Contributi da enti pubblici

Legge 124/2017 - art. 1 comma 125
Obblighi di pubblicità a carico di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici
La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici.
La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 Euro.
La pubblicità deve essere assicurata, con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Nell’allegato, si riporta l’elenco degli introiti ricevuti dai soli soggetti rientranti nel perimetro della normativa.

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